Sentenza del 25/08/2020 n. 1796/1 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Principio di enunciazione e cessione del credito

In caso di cessione del credito è rispettato il principio di enunciazione di cui all’art. 22 T.U.I.R. quando la Società appellante, in qualità di cessionaria nell’operazione negoziale, abbia agito in giudizio per ottenere il decreto ingiuntivo. Sulla base di questo principio la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato quanto statuito in primo grado, pronunciandosi nuovamente in favore dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie il ricorrente aveva sostenuto che il principio di enunciazione non fosse stato correttamente applicato, perché le parti del decreto ingiuntivo non coincidevano con i soggetti tra i quali è sorto il credito ceduto. La Commissione tributaria ha precisato che, in caso di cessione del credito, il cessionario subentra al creditore originario nella medesima posizione di quest’ultimo; pertanto, vi è coincidenza tra le parti del contratto dal quale è sorto il credito e quelle del provvedimento monitorio.

Testo integrale della sentenza