Sentenza del 15/07/2019 n. 218 - Corte Costituzionale

Previdenza complementare: agevolazioni fiscali anche per i dipendenti pubblici

E’ illegittima la disparità di trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati in relazione al riscatto di una posizione individuale nei fondi pensione negoziali. Ai dipendenti pubblici deve essere, di conseguenza,  applicato lo stesso regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati. La Corte Costituzionale si è così espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza dell’11 ottobre 2017 dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in relazione all’art. 52, comma 1, lettera d-ter), del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In base a tali norme sulle somme percepite dai dipendenti pubblici a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente alla riforma del 2005, in luogo del regime fiscale agevolato destinato per la stessa prestazione ai dipendenti privati. La Consulta di è dunque espressa per l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione della norma sopra richiamata nella parte in cui differenzia il trattamento tributario del riscatto della posizione maturata tra dipendenti pubblici e privati.

Testo integrale della sentenza