Sentenza del 13/06/2022 n. 1630/26 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Presupposti per l’applicabilità dell’IRAP

Nel caso di un'attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione (di capitale o lavoro altrui) manca il presupposto applicativo dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato, ex art. 2 l. 446/1997, dall' esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi (Corte Cost. sent. n. 156/2001). Sulla base di tale principio, la CTR Puglia ha confermato la sentenza di prime cure, rigettando l’appello dell’ufficio. Nel caso di specie, infatti, la contribuente appellata svolge l’attività di commercialista ma è priva del requisito dell’autonoma organizzazione, necessario per l’applicazione dell’IRAP, e si avvale delle attrezzature presenti nello studio presso il quale ha svolto, anni prima, un tirocinio formativo e con il quale collabora ancora continuativamente.

Testo integrale della sentenza