Sentenza del 07/03/2022 n. 146/2 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Presunzioni e accertamento tributario

E’ legittimo l’accertamento tributario in materia di Ires, Iva, e Irap, fondato su un solo elemento presuntivo, purché ben individuato e di grave entità, senza la necessità di fornire ulteriori prove concordanti. É quanto hanno affermato dalla CTR Abruzzo, che ha rigettato il motivo di impugnazione della società appellante secondo cui l’accertamento è stato eseguito sulla base di presunzioni semplici che non possono assurgere a rango di prova effettiva ai sensi degli artt. 2697 c.c. e ss.. Inoltre, i giudici abruzzesi, sulla base del principio del c.d. doppio binario, hanno anche ribadito il diverso regime probatorio del processo penale e del processo tributario, ritenendo sufficiente la prova presuntiva per quest’ultimo, ancorché non utilizzabile per il rinvio a giudizio nel procedimento penale.

Testo integrale della sentenza