Sentenza del 15/11/2022 n. 1038/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Polizze key-man e calcolo dell’importo deducibile

In tema di polizze caratterizzate da componente causale mista, assicurativa e finanziaria, spetta al giudice la valutazione di quanta parte sia ascrivibile al ramo finanziario e quanta al ramo vita. Lo dicono i giudici piemontesi rifacendosi al principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6319/2019. Tale pronuncia rileva in materia tributaria poiché, a norma dell’articolo 109 del Tuir, sono deducibili le spese riferite alle attività o ai beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito e non le spese per attività di investimento. Nel caso in esame si tratta di polizza key-man finalizzata a salvaguardare la società dalla eventuale premorienza del suo “uomo chiave”. Spiega la Corte adita che tale polizza contiene sia una parte finanziaria che una parte legata al rischio demografico e, nel caso di specie, solo una minima parte risulta legata al rischio morte dell’uomo chiave e la deducibilità non può che limitarsi a questa.

Testo integrale della sentenza