Sentenza del 26/05/2016 n. 1330/10 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Per la detraibilità dell’IVA non è necessaria la registrazione del contratto d’appalto

L'Agenzia delle Entrate di Barletta-Andria-Trani procedeva al recupero dell'IVA sulla fattura di manutenzione riferita ai lavori eseguiti presso lo studio di un avvocato, non riconoscendone la detraibilità. All'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del professionista faceva seguito la sentenza della CTP di Bari secondo la quale non poteva riconoscersi la detraibilità dell'IVA sui lavori di manutenzione dello studio in quanto il contratto di appalto non era registrato. I giudici della CTR hanno invece ritenuto meritevole di accoglimento l'appello proposto dal contribuente poiché nessuna norma prevede che la mancata registrazione di un contratto d'appalto possa essere presupposto di negazione della detraibilità dell'imposta, essendo quest'ultima subordinata alla sussistenza del solo requisito dell'inerenza del bene o del servizio all'attività svolta.

Testo integrale della sentenza