Sentenza del 29/08/2022 n. 1010/10 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Paradisi fiscali e presunzioni legali

La presunzione legale relativa introdotta dall’art. 12, comma 2 del D. L. n. 78/2009, intervenendo sull'an e sul quantum dell'obbligazione, ha natura “sostanziale” e si ritiene applicabile solo agli accertamenti successivi all’entrata in vigore della suddetta norma (1° luglio 2009). In tal senso, la CTR dell’Emilia Romagna, ribadendo l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8653 del 16 marzo 2022), afferma che il regime di presunzione legale introdotto dalla citata norma - secondo il quale in assenza di prova contraria ad opera del contribuente, le somme detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata sono considerati come redditi sottratti al Fisco italiano – non ha efficacia retroattiva in conformità agli artt. 3 e 24 Cost. Nel caso di specie, pertanto, i giudici di seconde cure accolgono l’appello del contribuente per l’inapplicabilità del comma 2 dell’art. 12, affermando inoltre la diversa portata “procedimentale” (dunque ex tunc) dei successivi commi 2 bis e ter dell’art. 12, disciplinanti il raddoppio dei termini per l'accertamento, ovvero l'adozione del c.d. termine lungo, previsto per il caso di procedimenti tributari scaturenti da procedimenti penali.

Testo integrale della sentenza