Sentenza del 16/11/2018 n. 10094/1 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Operazioni inesistenti: onere della prova a carico del contribuente

Ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, spetta al contribuente di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate e ritenute dall’Ufficio come inesistenti. In base a tale principio, desumibile, da ultimo, dalle sentenze della Suprema Corte n. 11873 del 15 maggio 2018 e n. 17619 del 5 luglio 2018, la CTR di Napoli ha respinto il ricorso in appello di alcune società che avevano impugnato l’avviso di accertamento, emesso per il recupero di IVA su una serie di fatture ritenute dall’Agenzia inesistenti. In tema di IVA, infatti, una volta assolta da parte dell’Ufficio la prova dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, ad esempio perché l’emittente è una “cartiera”, è il contribuente a dover provare l’effettività delle operazioni contestate, senza che tale onere possa essere assolto con la mera esibizione delle fatture o in ragione della regolarità formale delle scritture contabili.

Testo integrale della sentenza