Sentenza del 06/12/2022 n. 917/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Onlus per la tutela dell’ambiente e contributo unificato

L’esenzione dal pagamento del contributo unificato spetta alla ONLUS che opera a tutela dell’interesse collettivo in materia ambientale. Ciò in base a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata in Italia con L. n. 108/2001, che impegna gli Stati membri a prevedere l’adeguato riconoscimento e sostegno delle organizzazioni che operano in difesa dell’ambiente. In tal caso, secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, non si applicherebbe l’interpretazione restrittiva operata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all’art. 27bis della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 14332 del 05.06.2018), secondo cui le esenzioni previste riguarderebbero esclusivamente gli atti amministrativi e non anche quelli processuali. E’ questa la conclusione cui sono giunti i giudici liguri, accogliendo l’appello proposto da una Onlus che promuove la tutela dell’ambiente, in aperto contrasto con la giurisprudenza costituzionale e con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10014 del 15 aprile 2021, secondo cui il processo tributario non ammette alcun tipo di esenzione dal contributo unificato.

Testo integrale della sentenza