Sentenza del 02/01/2023 n. 2/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

Onere della prova nelle frodi carosello

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare non solo l’oggettiva inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza da parte del destinatario in ordine al suo coinvolgimento in un’evasione d’imposta. Tale principio è stato chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. trib., 23 marzo 2021, n. 8032; Cass., sez. trib., 10 agosto 2021, n. 22567), per la quale la prova si deve basare su elementi idonei a dimostrare che il soggetto passivo sapeva o non poteva non sapere, secondo l’ordinaria diligenza, che l’operazione rientrava in una frode. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, respingendo l’appello dell’ente impositore, in quanto quest’ultimo non aveva fornito alcuna prova della presunta conoscenza della società contribuente circa l’evasione fiscale del fornitore.

Testo integrale della sentenza