Sentenza del 20/03/2019 n. 2456/7 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Omessa dichiarazione: legittima la ricostruzione induttiva del reddito sulla base di presunzioni semplici

Nell’ipotesi di omessa dichiarazione, l’Ufficio determina il reddito  complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà, tra l’altro, di ricorrere a presunzioni “super semplici”. Queste ultime comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari, tesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Agenzia delle Entrate. Lo dicono i giudici della CTR campana sulla base dell’orientamento della Suprema Corte secondo il quale: nel caso in cui vi sia stata un’omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Autorità fiscale a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973 (Cass. n. 14930/2018).

Testo integrale della sentenza