Sentenza del 23/09/2020 n. 2684/7 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ok allo shampometro per gli accertamenti sull’attività di parrucchiere

E’ legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere. A tale conclusione è giunta la CTR romana, in linea con quanto già stabilito in primo grado dalla CTP, nel pronunciarsi sull’appello proposto da una società esercente servizi di barbiere e parrucchiere, nonché servizi estetici. La decisione è fondata sulla costante giurisprudenza della Suprema Corte che, da ultimo, ha nuovamente ritenuto legittimo l’utilizzo di metodi analoghi a quelli utilizzati nel caso di specie, quali il “tovagliometro” per gli accertamenti sulle attività di ristorazione (Cass. n. 6058/2020). In base a tale orientamento, ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, risulta pienamente valido, il ricorso alla valutazione degli acquisti di materie di uso tipiche dell’attività di parrucchiere come lo shampo.

Testo integrale della sentenza