Ordinanza del 12/12/2019 n. 32754/5 - Corte di cassazione

Obbligo di motivazione dell’atto di classamento

L’atto di classamento deve essere necessariamente motivato. L’obbligo motivazionale deve fondarsi sia sul fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona, sia sul fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare. Inoltre la motivazione assume una connotazione più ampia quando è la stessa Agenzia del territorio ad effettuare d’ufficio le modifiche al classamento. In tale ipotesi, secondo la Suprema Corte, è infatti necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione (Cass. 19810/2019). Nel caso in esame l’Amministrazione ha proceduto d’ufficio al mutamento di classamento non rispondendo ai requisiti sopra illustrati. Non è, infatti, possibile ritenere sufficientemente motivato un atto che faccia esclusivamente riferimento ad uno scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona di riferimento rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In base a tale ragionamento la Suprema Corte ha, dunque, annullato la sentenza della CTR che, in contrasto con l’indirizzo citato, aveva utilizzato una motivazione indistinta per la pluralità di appartamenti di proprietà del contribuente, senza alcun riferimento analitico ad ogni singola unità oggetto di variazione.

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