Sentenza del 26/02/2021 n. 609/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale in caso di iscrizione ipotecaria

In tema di iscrizione ipotecaria su beni immobili, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'Amministrazione finanziaria deve necessariamente comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo un termine di trenta giorni entro il quale presentare osservazioni o effettuare il pagamento (Cass. 19667/2014). L'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta, infatti, la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito, tra l'altro, dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea. La CTR calabrese, in base a tali argomenti, ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato l'esito del giudizio di primo grado. Nel caso in esame, infatti, l'Ufficio non aveva assolto l'onere di notificare un avviso contenente l'intimazione ad adempiere o una comunicazione preventiva in merito all'iscrizione ipotecaria.

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