Sentenza del 03/10/2022 n. 9146/16 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli

Notifica via pec e pubblici elenchi

E’ inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge. In base all’art. 3 bis, L. n. 53 del 1994, la notificazione con modalità tele-matica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pub-blici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto-scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In particolare spie-gano i giudici che l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notifi-cazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi i tre registri: IPA, REGINDE e INI-PEC. Nel caso di specie la notifica proveniva dall’indirizzo notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it non risultante, a nome di "Agenzia delle entrate - riscossione" in nessuno dei citati registri.

Testo integrale della sentenza