Sentenza del 08/07/2021 n. 3436/11 -

Notifica dell’avviso di accertamento fuori termine nel caso di indirizzo inesistente

In tema di notifica dell’avviso di accertamento, quando la notificazione di un atto da compiersi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili all’ufficio, quest’ultimo ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento di notificazione. In base a tale principio, ricavato da quanto deciso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nelle pronunce 15594/2016 e 17352/2009, la CTR di Roma ha accolto l’appello dell’ufficio e ribaltato l’esito della sentenza di primo grado. Nel caso di specie la notifica intervenuta a marzo 2017, oltre il termine previsto dall’art. 43 DPR 600/1973, è pienamente legittima poiché intervenuta in seguito al tentativo di notifica non perfezionatosi poiché inviato a indirizzo poi risultato inesistente.

Testo integrale della sentenza