Sentenza del 31/01/2023 n. 1380/40 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Non impugnabilità dell’estratto di ruolo nei giudizi pendenti

La norma sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo nei casi tassativi di cui al comma 4-bis dell’art. 12 D.p.r. 602/1973 (introdotto dall’art. 3-bis del Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146) si estende anche ai processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, sempre che il contribuente dimostri la sussistenza delle ragioni che fondano il pregiudizio. Tale principio, affermato dalla Suprema Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 6/9/2022) si giustifica per il fatto che lo ius superveniens si applica ai processi pendenti, in quanto incide sulla pronuncia della sentenza o dell’ordinanza ancora da adottare, esprimendo l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente poiché non ha fornito prove in grado di realizzare il soddisfacimento delle condizioni riconosciute dal nuovo comma 4-bis, consistenti in un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Testo integrale della sentenza