Sentenza del 17/08/2022 n. 952/3 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Natura dei redditi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica

Le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica sono sottoposte al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” ex art. 67 comma 1 lett. m) T.U.I.R.. L’art. 35 comma 5 del D.L. n. 207/2008 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 37/2014, nell’ambito dei “redditi diversi”, ricomprendono tutte le attività relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche intese nell’accezione più ampia del termine “attività sportiva”. In base a tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha ribaltato l’esito della sentenza di primo grado e accolto le richieste del contribuente. Nel caso di specie, secondo i giudici di seconde cure, sono prive di pregio le motivazioni della sentenza di primo grado in base alle quali la professionalità e abitualità dell’attività di istruttore di nuoto da questi svolta, connotata da competenza, conoscenza, abilità e continuità nonché del carattere non irrisorio o marginale dei proventi riconosciuti sarebbero indici validi ai fini dell’inclusione dei redditi percepiti nella categoria “redditi di lavoro autonomo”. Pertanto le somme percepite non possono essere tassate come redditi di lavoro autonomo. 

Testo integrale della sentenza