Sentenza del 16/10/2018 n. 209/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

Natura commerciale dell’attività di affittacamere

L’attività di accoglienza agli ospiti, anche se esercitata dalla proprietà in maniera minimale, è da considerarsi ascrivibile all’attività di affittacamere quando dagli atti si desume che, oltre alle somministrazioni necessarie (luce, acqua, ecc) vengono prestati anche servizi personali quali il riassetto dei locali e la fornitura della biancheria. In base a tali argomenti, esplicitati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22665/2010, la CTR friulana ha respinto l’appello del contribuente che aveva invece sostenuto di non avere nessuna idonea organizzazione tesa all’accoglienza di ospiti paganti o di gestione di attività alberghiera. Nel caso di specie, invece, l’attività in questione risulta pienamente esistente e differenziata da quella alberghiera solo per le sue modeste dimensioni che comunque non ne escludono la natura commerciale.

Testo integrale della sentenza