Sentenza del 01/08/2019 n. 2883/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Motivazione “per relationem”

E’ valido l’avviso di accertamento motivato “per relationem” ad un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso un soggetto diverso dal contribuente interessato. Ciò a condizione che la documentazione sia portata a conoscenza del soggetto passivo interessato mediante allegazione o riproduzione del suo contenuto nel processo verbale.
In base a tale principio, evocato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 449/2015, la CTR calabrese ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, infatti, dall’avviso di accertamento si evince chiaramente il contenuto delle contestazioni ricavate dall’esame della contabilità dell’impresa, per cui l’individuazione della pretesa tributaria risulta assolutamente agevole.

Testo integrale della sentenza