Sentenza del 07/01/2021 n. 72/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Motivazione dell’intimazione di pagamento

La richiesta di adempiere l’obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale che costituisca l’oggetto di un avviso di intimazione inoltrato dall’Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente motivata se formalizzata in conformità all’apposito modulo approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo alla cartella di pagamento in precedenza notificata al contribuente medesimo, riportato nell’avviso di intimazione in parola, considerato altresì che quest’ultimo si connota quale atto a contenuto vincolato. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Calabria, i quali hanno dato ragione all’Amministrazione e ribaltato quanto deciso dai giudici di primo grado. Nel caso di specie, al contribuente era stata notificata una intimazione ad adempiere un obbligo tributario; l’Ufficio competente aveva motivato tale intimazione limitandosi a richiamare una precedente cartella esattoriale già notificata al contribuente stesso. I giudici hanno ritenuto che l’Ufficio ha correttamente assolto l’obbligo di motivazione: infatti, una intimazione di pagamento che sia motivata facendo riferimento ad un altro atto impositivo è nulla solo se il contribuente riesce a dimostrare che, a causa del difetto di motivazione, non ha potuto conoscere le ragioni della intimazione di pagamento, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa.

Testo integrale della sentenza