Sentenza del 21/06/2018 n. 1214/4 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Limiti al deposito in giudizio di nuovi documenti in appello.

Nel processo tributario l’introduzione di nuove produzioni documentali in appello è consentito dall’art. 58 comma 2, del D.lgs. 546/92, purché eseguita nei limiti di quanto dedotto in giudizio e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 32 del DPR 600/73. Alla luce di quanto, tra l’altro, affermato dalla Suprema Corte (sent. n. 5734 del 23 marzo 2016 e ord. n. 4001 del 19 febbraio 2018), la facoltà di produzione documentale sempre ammissibile ex art. 58, subisce un temperamento per effetto dell’applicazione del predetto art. 32, che rende sostanzialmente inutilizzabili i documenti non forniti in sede pre-contenziosa. Nel caso in esame i documenti presentati erano stati richiesti dell’Ufficio in fase di accertamento con il preciso avviso che gli stessi non sarebbero stati opponibili nelle fasi del giudizio all’amministrazione finanziaria.

Testo integrale della sentenza