Sentenza del 18/09/2019 n. 761/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Legittimo affidamento in materia tributaria

La situazione di incertezza interpretativa , derivante da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, pur non influendo sulla debenza dell’imposta, deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione delle sanzioni. In base a tale principio, recentemente enunciato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 370 del 09/01/2019, la CTR abruzzese ha respinto l’appello del contribuente nella parte in cui sosteneva la sussistenza di una ipotesi di legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, legge n. 212 del 2000, idonea a far ritenere illegittima l’intera pretesa erariale. Nel caso di specie, il contribuente, conformatosi in buona fede ad una erronea interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria tramite circolare, ha dunque diritto alla sola esclusione dall’irrogazione delle sanzioni ma non all’esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Testo integrale della sentenza