Sentenza del 06/12/2022 n. 3792/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria

Legittimità dell’avviso di accertamento integrativo

L’amministrazione finanziaria può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti al momento dell’emanazione dell’avviso ordinario. In base a tale principio, recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29723/2020, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto le ragioni dell’Ufficio, ritenendo prive di pregio le deduzioni della società appellante. Sul punto, precisano i giudici, spetta al contribuente la dimostrazione che nell’avviso di accertamento integrativo non vi siano dati connotati da novità e che questi ultimi siano non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall’Amministrazione al momento del precedente accertamento. Nel caso in esame l’avviso integrativo risulta, pertanto, pienamente valido poiché l’appellante non ha soddisfatto l’onere probatorio richiesto.

Testo integrale della sentenza