Ordinanza del 06/06/2022 n. 18029/6 - Corte di cassazione

Legittimazione processuale dell'Ufficio di segreteria

Nei contenziosi in materia di contributo unificato la legittimazione processuale attiva e passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’Ufficio giudiziario che ha emesso l’avviso di pagamento ai sensi dell’art. 248 D.p.r. 115/2002. Sulla base di questo principio, già affermato da Cass., V sez., n. 11318/2020, alla luce dell’art. 11, comma 2, D. Lgs. 546/1992, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio di segreteria della C.T.P. di Palermo, riformando la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva invece ritenuto sussistente la legittimazione processuale in capo al del Presidente della commissione stessa. 

Testo integrale dell'ordinanza