Sentenza del 11/04/2018 n. 994/9 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Le royalties alla casa madre non incrementano il valore della merce importata da una società terza e autonoma

“La condizione prevista affinchè i corrispettivi o diritti di licenza entrino a far parte del valore di dogana a titolo di condizione di vendita, è quella di appartenenza ad uno stesso gruppo di società in cui una società collegata tanto al venditore quanto all’acquirente chieda il corrispettivo o diritti di licenza”. La CTR di Bologna ha enunciato tale principio e rigettato l’appello dell’Agenzia delle dogane che aveva richiesto l’inclusione del valore dei servizi resi dalla casa madre tedesca alla società italiana nel prezzo d’acquisto della merce importata. Nei fatti il contratto tra le stesse prevedeva il versamento di un corrispettivo in percentuale sulle vendite nel mercato nazionale considerato dall’Ufficio a tutti gli effetti una royalty. La decisione reiettiva dei giudici si basa sulla circostanza che i contratti di compravendita sono stipulati tra la società italiana e una terza società esportatrice del sud-est asiatico, totalmente autonoma rispetto alla casa madre tedesca, per cui non vi è alcuna ragione di ritenere che il corrispettivo versato dall’appellante alla casa madre tedesca sia una condizione di vendita ai fini doganali.

Testo integrale della sentenza