Ordinanza del 05/10/2018 n. 24435/5 - Corte di cassazione

Le risultanze del cassetto fiscale non provano la presentazione della dichiarazione IVA

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere fornita sulla base delle risultanze telematiche del c.d. cassetto fiscale, ma solo nelle forme previste dalla legge. La Suprema Corte ha enunciato tale principio pronunciandosi su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della CTR lombarda che, a conferma dell’esito del giudizio di primo grado, aveva affermato che la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione IVA era stata fornita dalla società contribuente “con atto di fonte dell’Amministrazione finanziaria”. I giudici di Cassazione hanno spiegato che tra le modalità di prova della dichiarazione previste dalla legge (art. 3, comma 10, del D.P.R. n. 322 del 1998) non rientrano le risultanze del cassetto fiscale, anche perché le disposizioni introduttive di quest’ultimo (art. 3 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435) sono state emanate successivamente ai fatti in giudizio.

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