Sentenza del 26/03/2018 n. 294/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Le prestazioni fornite dai chiropratici non sono esenti da IVA

Le prestazioni fornite dai chiropratici secondo l’ordinamento italiano non possono essere comprese tra le prestazioni sanitarie e continuano pertanto a scontare l’IVA nella misura del 20%. A questa conclusione è giunta la CTR dell’Abruzzo in riforma della sentenza di primo grado che, al contrario, aveva equiparato l’attività del chiropratico alle prestazioni sanitarie esenti. La normativa nazionale, come evidenziato dai giudici di appello, stabilisce l’esenzione dall’imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi del T.U.L.S (R.D. 27 luglio 1934, n° 1265) ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze. Il T.U.L.S. non fa menzione alcuna della professione del chiropratico, mentre soltanto la L. 244/2007 ha previsto l’istituzione presso il Ministero della Salute di un registro dei dottori in chiropratica, rimandando all’adozione di atti successivi la regolamentazione del relativo profilo professionale.

Testo integrale della sentenza