Sentenza del 05/02/2018 n. 104/4 - Comm. Trib. Prov. di Foggia

La modalità di costituzione in giudizio del ricorrente non vincola la scelta del resistente.

Non sussiste l’obbligo per il resistente di conformarsi alla modalità di costituzione in giudizio scelta dal ricorrente. La CTP di Foggia ha così ritenuto rituale la costituzione telematica dell’Agenzia delle Entrate seguita a quella in forma cartacea effettuata dal ricorrente. L’unico obbligo contenuto nel regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario è, infatti, quello che vincola la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche ad utilizzare le medesime per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Testo integrale della sentenza