Sentenza del 16/04/2018 n. 83/3 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

La manifestazione di volontà cui è subordinata la concessione di un beneficio fiscale ha valore negoziale

Le manifestazioni di volontà contenute nella dichiarazione dei redditi, a cui il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale, hanno valore di atto negoziale irretrattabile anche in caso di errore, salva la disciplina generale dei vizi di volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c. In base a tale principio, tra l’altro affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18180 del 16/09/2015, la CTR del Friuli ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e concluso per il rigetto dell’appello principale della società. Nel caso di specie quest’ultima, dopo aver rinunciato alle deduzioni per il cuneo fiscale all’interno della propria dichiarazione annuale, non applicando le disposizioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 446/97, formulava istanza di rimborso dell’IRAP assumendo di trovarsi nelle condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al citato articolo.

Testo integrale della sentenza