Sentenza del 16/04/2019 n. 397/6 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

La debenza del CUT per ogni atto impugnato non viola il divieto di doppia imposizione

Il pagamento del contributo unificato è dovuto per ciascun atto impugnato anche in appello. La CTR abruzzese si è così pronunciata sull’appello di un contribuente che aveva sostenuto che l’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, laddove prevede che nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascuna atto impugnato anche in appello, violerebbe il principio del divieto di doppia imposizione. Osservano i giudici che “la doppia imposizione si verifica soltanto nell’ipotesi di un atto che assoggetti al contributo unificato il medesimo presupposto (ovvero lo stesso atto impugnato), non quando il contributo venga chiesto in pagamento a fronte di diversi atti impugnati”. Nel caso di specie, infatti, il contribuente aveva impugnato non solo il provvedimento di fermo amministrativo ma anche i prodromici atti impositivi.

Testo integrale della sentenza