Sentenza del 10/11/2020 n. 2562/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

La cessione totalitaria di quote societarie, ai fini dell’imposta di registro, non configura cessione d’azienda

La cessione totalitaria di quote di una società, preceduta dalla cessione di un ramo di azienda, deve essere tassata con esclusivo riguardo all’atto presentato per la registrazione e non come cessione di azienda unitaria.
Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Lombardia, i quali hanno rigettato l’appello della Amministrazione e confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Nel caso di specie, il giudice tributario ha applicato la recente interpretazione dell’art. 20 del DPR 131/86 fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2020, in base alla quale l’imposta di registro va calcolata facendo riferimento esclusivamente all’atto presentato per la registrazione e non già alla cosiddetta “causa reale” dell’operazione o al risultato che in concreto vogliono raggiungere le parti del contratto. Secondo il giudice delle leggi questa interpretazione è confermata dalle leggi di bilancio del 2019 e 2020, le quali hanno precisato che il presupposto impositivo di cui all’art. 20 D.p.r. 131/86, ai fini dell’imposta di registro, è rappresentato dagli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, mentre non può essere effettuata alcuna valutazione dei risultati economici in concreto raggiunti dalle parti.
In seguito a tale decisione si può, pertanto, ritenere superato il diverso orientamento della Suprema Corte fondato sulla  “prevalenza della sostanza sulla forma” (ex multis, Cass. n.19752/2013).

Testo integrale della sentenza