Sentenza del 14/09/2021 n. 2944/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

L’irregolarità della documentazione contabile integra una violazione “sostanziale” delle norme fiscali

La CTR Calabria accoglie l’appello proposto dall’Amministrazione, in materia di sanzioni irrogate per l’irregolare tenuta delle scritture contabili, l’omessa annotazione di fatture d’acquisto intracomunitarie nel relativo registro IVA vendite e le lacune nella compilazione dei modelli Intrastat, valutando il carattere “sostanziale” delle suddette violazioni. Nel caso in esame, contrariamente ai giudici di prime cure, la CTR non considera sussistere i due requisiti identificativi delle violazioni meramente “formali” (ex art. 10 della L. 212/2000), quali: la circostanza che l’infrazione non arrechi alcun pregiudizio alle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione e che, al contempo, essa non incida sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Nello specifico si sottolinea, invece, come l’impossibilità di accertare la corrispondenza tra gli importi riportati nel registro dei corrispettivi e quelli risultanti dalle fatture, crei un pregiudizio all’esercizio di controllo suscettibile di incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

Testo integrale della sentenza