Sentenza del 07/03/2023 n. 901/4 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

L’autonoma organizzazione ai fini IRAP

Il criterio di determinazione della base imponibile ai fini IRAP è rappresentato dal valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. A tale conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia rifacendosi all’insegnamento della Corte di Cassazione a  Sezioni Unite. Quest’ultima, infatti, nella sentenza n. 9451/2016 ha spiegato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, tra l’altro, quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Nel caso di specie, i giudici lombardi hanno, pertanto, respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’attività della contribuente, svolta all’interno della propria abitazione e senza alcun valore aggiunto ai fini IRAP, fosse esercitata in assenza di una struttura organizzativa esterna in grado di incrementare e potenziare l’attività stessa.   

Testo integrale della sentenza