Sentenza del 15/09/2016 n. 564/01 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

L’apertura della cassaforte senza contestazioni da parte del contribuente non necessita di autorizzazione della Procura

La Direzione Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate di Pesaro e Urbino emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società sulla base di documentazione extra-contabile rinvenuta in una cassaforte. Secondo la contribuente, dal momento che l'apertura della cassaforte era avvenuta senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina, il provvedimento emesso era illegittimo per violazione dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Dopo che la CTP di Pesaro aveva respinto il ricorso argomentando che, come risulta dal PVC, il contribuente non aveva espresso alcun dissenso all'apertura della cassaforte, la società proponeva appello presso la CTR di Ancona. I giudici marchigiani, nel confermare l'esito del primo grado, citano sul punto il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Trib., 18 febbraio 2015, n. 3204) secondo la quale l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta soltanto nel caso di "apertura coattiva", restando invece esclusa nel caso in cui il contribuente abbia assistito a tale apertura senza formulare alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica.

Testo integrale della sentenza