Sentenza del 02/11/2022 n. 2856/26 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia

IVA e prestazioni rese dalle società in house delle ASL

L’esenzione IVA per le prestazioni assistenziali è applicabile solo se le stesse sono erogate, nei confronti dei soggetti “svantaggiati”, da parte degli enti contemplati dalla disposizione di cui all’articolo 10, n. 27-ter del D.p.r. n. 633/1972. Di conseguenza i compensi derivanti dalle prestazioni di servizi rese in favore dell’Azienda sanitaria locale, effettuate da una società in house della stessa, sono da assoggettare al pagamento del tributo. Spiegano i giudici che la nozione di organismo di diritto pubblico di origine comunitaria non può coincidere con quella tributaria prevista dal sopra citato art. 10. Quest’ultima, infatti, è caratterizzata da un raggio d’azione molto più ristretto e, quindi, non inclusivo delle società in house che svolgono attività di prestazione di servizi in favore delle sole Aziende sanitarie locali di riferimento.

Testo integrale della sentenza