Sentenza del 20/09/2022 n. 3565/25 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale

E’ legittima l’iscrizione ipotecaria su beni del fondo patrimoniale (art. 77 D.p.r. n. 602/1973), non avendo il contribuente dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’applicabilità dell’art. 170 c.c., ovvero l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.  I giudici lombardi, a sostegno della loro tesi, richiamano la sentenza n. 25010/21, con la quale la Corte di Cassazione afferma che l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni; grava, poi, in capo al debitore opponente l’onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Testo integrale della sentenza