Sentenza del 10/05/2022 n. 665/3 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irrilevanza fiscale della sostituzione del trustee

In materia di tassazione degli atti relativi ad un trust, è fiscalmente irrilevante la sostituzione della persona del trustee, il quale amministra e gestisce il patrimonio in qualità di titolare della funzione. Nell’ambito di un trust già formato, infatti, tale sostituzione non determina la nascita di un nuovo vincolo di destinazione, che rimane lo stesso di quello originato con il rogito di costituzione del trust. Sulla base di tale principio, la CTR Toscana ha ritenuto illegittimo l’atto di liquidazione adottato dall’Ufficio e accolto l’appello del contribuente aderendo a un recente orientamento della Corte di Cassazione. Secondo quest’ultimo i beni conferiti nel trust non entrano nel patrimonio del trustee, in quale ne ha solo l’intestazione formale ai fini dell’esercizio dei poteri gestori volti al raggiungimento dello scopo (Sez. trib., ord. n. 410/2022). Nel caso di specie – hanno evidenziato i giudici toscani - applicare l’imposta catastale e ipotecaria in misura proporzionale, allo stesso modo di quanto avvenuto in occasione della costituzione del trust, equivarrebbe a sottoporre la fattispecie a una doppia imposizione.

Testo integrale della sentenza