Sentenza del 04/10/2022 n. 3793/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

IRPEF e assegno di mantenimento

Gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge devono essere tassati come reddito solo se realmente percepiti. Al contrario non rileva che gli assegni concretamente versati siano di importo inferiore rispetto a quello indicato come dovuto in sede di separazione. In base a tali dettami, tratti dal TUIR art. 50 comma 1 lett. i) e art. 10 comma 1 lett. c), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appello dell’Ufficio confermando l’orientamento della corte di primo grado. Spiegano i giudici che è, infatti, priva di pregio la tesi dell’Ufficio secondo la quale il contribuente dovrebbe provare di non avere ricevuto altri importi dal coniuge diversi dagli assegni periodici dovuti.

Testo integrale della sentenza