Sentenza del 14/06/2022 n. 2008/3 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

IRES: sopravvenienze attive e debiti prescritti

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza. Sulla base di tale assunto la CTR calabrese, ribadisce la legittimità della posizione dell’Amministrazione finanziaria, in quanto una volta acquisita certezza sulla non debenza delle somme iscritte in bilancio quali poste debitorie, esse non possono più essere dedotte fiscalmente, rilevando quali sopravvenienze attive (Cassazione sentenza n. 23330/2017). Nel caso di specie, trattandosi di debiti per cui, nel 2014, anno di imposta oggetto di verifica, era decorso il termine di prescrizione decennale e, soprattutto, essendo certo che nessuna pretesa sarebbe stata avanzata dai creditori, la società avrebbe dovuto considerare i debiti in parola, ai fini fiscali, come sopravvenienze attive.

Testo integrale della sentenza