Ordinanza del 04/11/2020 n. 24516/5 - Corte di cassazione

IRAP e medici del Servizio Sanitario Nazionale

I medici di base del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti al pagamento dell’IRAP in presenza di autonoma organizzazione eccedente quella richiesta il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. In tema di IRAP il presupposto dell’autonoma organizzazione ricorre, infatti, quando il contribuente sia il responsabile della stessa e non sia, quindi, inserito in strutture riferite ad altrui responsabilità. Attraverso tali argomentazioni, suffragate anche da alcune precedenti pronunce (Cass. nn. 1542/2015; 9786/2018), la Suprema Corte ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e rinviato la questione alla CTR veneta in diversa composizione. Nel caso di specie, infatti, la CTR aveva affermato il diritto del medico ad ottenere il rimborso IRAP, per gli anni di imposta oggetto del ricorso, ritenendo l’attività svolta dal contribuente indipendente dall’esistenza sia di una autonoma organizzazione che di personale dipendente.

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