Sentenza del 05/01/2021 n. 32/7 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Inutilizzabilità probatoria di dati e documenti non tempestivamente esibiti

L’omessa o intempestiva risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati e documenti non forniti in sede precontenziosa, salvo che il contribuente dimostri che la mancata allegazione sia dipesa da causa a lui non imputabile (art. 32, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973). In base a tale principio, e nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (ex multis Cass. civ. ord. n. 11608/2019, Cass. Civ. ord. 14605/2018), la CTR per la Campania ha rigettato l’appello della parte privata e confermato la sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che operasse l’inutilizzabilità probatoria dei documenti non tempestivamente esibiti, in quanto la mancata esibizione non era dipesa da una causa di forza maggiore, bensì dal comportamento omissivo della società contribuente.

Testo integrale della sentenza