Sentenza del 20/07/2018 n. 2284/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Inutilizzabilità delle difese affidate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvocati del libero foro

Non può considerarsi regolare la costituzione in giudizio da parte di Agenzia delle Entrate–Riscossione avvenuta avvalendosi della difesa tecnica di avvocati del libero foro. Spiegano i giudici della CTR calabrese che, benchè a norma dell’art. 1, comma 8, del D.L. 193/2016 detto agente della riscossione (subentrato nei compiti di Equitalia S.p.A.) sia autorizzato ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, nonché, davanti al Tribunale ed al Giudice di Pace, anche di difensori del libero foro, per il patrocinio davanti alle Commissioni Tributarie continua ad applicarsi la disposizione di cui al 2° comma dell’art. 11 del D.Lgs. 546/1992. In forza di tale norma, infatti, l’agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell’inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni.

Testo integrale della sentenza