Sentenza del 18/03/2019 n. 839/7 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Interesse a impugnare della parte non soccombente

La sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte. In base a tale principio, più volte rimarcato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 5133/2007; 10747/2012), la CTR di Bari ha respinto l’appello dell’Ufficio il quale, sebbene vittorioso in primo grado, aveva comunque proposto appello contro la sentenza della CTP nella parte in cui qualificava come inesistenti gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente. Spiegano i giudici pugliesi che nell’ipotesi in cui vi sia insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, “interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale deve lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla”.

Testo integrale della sentenza