Ordinanza del 05/10/2020 n. 21287/6 - Corte di cassazione

Inquadramento catastale delle torri eoliche

La classificazione catastale delle torri eoliche dipende dalla loro strumentalità rispetto all’intero processo produttivo, mentre è irrilevante la consistenza fisica della costruzione. È quanto insegnano i giudici della Suprema Corte di Cassazione, che hanno accolto le istanze della società contribuente, respingendo quelle della amministrazione finanziaria. Nel caso in esame l’Agenzia delle Entrate sosteneva che la torre che sostiene l’intero impianto eolico fosse da qualificare come “costruzione” ancorata al suolo e che, pertanto, per determinare la rendita catastale dell’intero impianto con il metodo della “stima diretta”, si dovesse necessariamente includere nella valutazione anche la stessa torre. I giudici della Suprema Corte, invece, hanno chiarito che la torre non rileva ai fini catastali, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, è da considerarsi catastalmente irrilevante tutta la componente impiantistica di per sé non idonea ad apportare al fabbricato alcuna effettiva utilità produttiva/reddituale sua propria. La torre dell’impianto eolico, infatti, ha una mera funzione di sostegno dell’ulteriore impiantistica (delle pale e dell’aeromotore) e, non avendo alcuna autonomia funzionale al di fuori di tale impianto, non rileva ai fini della determinazione della rendita catastale dell’impianto stesso.

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