Sentenza del 23/01/2023 n. 113/14 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' Emilia-Romagna

Inerenza dei costi deducibili e natura del contratto

Le perdite maturate nell’esecuzione di un contratto non sono costi deducibili dal reddito d'impresa, qualora esse siano già predeterminate nell’accordo stipulato tra le parti. Sulla base del combinato disposto degli articoli 109 e 112 del TUIR, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 20/1/2017, n. 1544) ritiene, infatti, che, ai fini della deducibilità dei costi, sia necessario che essi siano inerenti ad un’attività d’impresa potenzialmente idonea a produrre utili. Alla luce di tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado ed escluso l’inerenza dei costi, poiché questi erano già stati preventivati nel momento della conclusione dell’accordo negoziale. I giudici emiliani hanno rilevato, infatti, che nonostante la qualifica formale di contratto derivato di interest rate swap, la natura sostanziale dell’accordo non presentava l’alea tipica dei contratti derivati, rilevanti in ordine alla determinazione del reddito d’impresa e alla deducibilità dei costi inerenti.

Testo integrale della sentenza