Ordinanza del 04/10/2022 n. 28740/5 - Corte di cassazione

Indeducibilità degli interessi moratori

Per gli interessi di mora per ritardato pagamento delle imposte è previsto un trattamento fiscale diverso da quello riservato agli interessi passivi di altra natura. Pertanto, secondo la Suprema Corte, in linea con quanto già affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, gli interessi moratori rappresentano costi non deducibili, in quanto rivestono natura non finanziaria e non sono riferibili all’attività di impresa che concorre a formare il reddito. L’articolo 109, comma 5, del TUIR prevede, infatti, che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Nel caso di specie i giudici ne escludono la deducibilità poichè gli interessi moratori non trovano la loro fonte nell’attività d’impresa, ma nella mera inosservanza di un obbligo nel pagamento del tributo.

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