Sentenza del 14/04/2021 n. 264/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato

Il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, non si applica al contenzioso tributario. Tale norma, diretta a evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, è stata, infatti, autorevolmente ritenuta non applicabile ai procedimenti innanzi alle Commissioni tributarie dalla sentenza n. 18/2018 della Corte Costituzionale. La Commissione tributaria regionale abruzzese ha, quindi, confermato l'esito del giudizio di primo grado. A nulla rileva, spiegano i giudici, che, nel caso di specie, l'obbligo del pagamento sia stato “espressamente sancito nel capo della decisione emessa nel contenzioso in cui il contributo era dovuto”.

Testo integrale della sentenza