Sentenza del 06/07/2021 n. 545/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Inammissibilità dell’appello

E’inammissibile l’appello del tutto privo dei motivi specifici di impugnazione. A tale conclusione sono giunti i giudici della CTR abruzzese, pronunciandosi sull’appello proposto dall’Ufficio. I giudici aquilani, nel decidere per l’inammissibilità, premettono che, in forza del principio della conservazione degli atti processuali, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sè, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, una univoca manifestazione di volontà di proporre l’impugnativa per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. ord. n. 15519/2020). Tuttavia, pur tenendo presente tale orientamento restrittivo, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non aveva neppure abbozzato i motivi specifici in base ai quali le affermazioni del giudice di primo grado risultavano errate o immotivate.

Testo integrale della sentenza