Sentenza del 10/10/2022 n. 946/2 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Inammissibilità del ricorso in formato analogico

E’ inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo PEC. Tale principio è alla base della decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in merito all’appello esperito dal contribuente che aveva eccepito la legittimità del ricorso, dovuta al raggiungimento dello scopo dimostrato dall’incardinazione del contraddittorio. I giudici citano l'art. 16, comma 3, del d.lgs. 546/92 in base al quale le parti notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest’ultimo prevede che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b, e devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso di specie il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché introdotto con un atto nativo in formato analogico e privo della firma digitale.

Testo integrale della sentenza